Art. 612 bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della legge del 5.2.1992 n.104, ovvero con armi o da persona travisata.
Brevemente, potremmo definire lo stalking come una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, alla ricerca di un contatto nei confronti di una persona (conosciuta o sconosciuta) che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni o comportamenti. Il persecutore, nella sua distorta comunicazione, legge le risposte della persona perseguitata come un assenso alle sue attenzioni. Più la vittima si difende, più questi tentativi rinforzano i comportamenti persecutori, in una lettura della realtà completamente fuorviata.
La condotta dello stalker viene definita come “persecutoria” non sulla base di un singolo comportamento, ma rispetto alla sua modalità pervasiva e ripetuta nel tempo, tale da indurre nella vittima un grave stress emotivo e un senso di ansia e di pericolo. Il persecutore quindi, darà avvio a comunicazioni indesiderate (lettere, email, sms), contatti indesiderati e attuati con lo scopo di avvicinare la vittima (pedinamenti, appostamenti sotto casa, frequentazioni di luoghi a lei abituali) e infine comportamenti che hanno lo scopo di dimostrare alla vittima l’assoluto controllo al quale è sottoposta (es. cancellazione di servizi intestati alla vittima, ordinazione di beni non richiesti, uso della sua carta di credito).
Ma come possiamo prevenire tutto questo? Ci sono alcuni fattori di rischio che possono fungere da campanello d’allarme a cui fare attenzione, suggerendoci la probabilità che una persona possa, col tempo, diventare uno stalker:
Ma chi sono le vittime? In realtà chiunque di noi può diventare una vittima di stalking, ma vi sono delle situazioni e delle professioni che mettono a rischio più di altri il proprio benessere:
Se riconoscete tutto quanto è stato sinora scritto, è probabile che siate vittime di stalking. Che fare quindi? Innanzitutto è indispensabile cercare di evitare qualsiasi contatto con lo stalker, mantenendo un atteggiamento neutro ma deciso circa il desiderio di non avere più contatti con lui ed evitando di manifestare qualsiasi tipo di emozione.
Allo stesso tempo dovrete cercare aiuto tra le autorità, informando la polizia locale che si è una vittima di stalking e chiedendo una consulenza legale, informandosi inoltre sui gruppi che forniscono aiuto e supporto psicologico. PS le forze dell’ordine sono OBBLIGATE PER LEGGE ad acquisire ogni querela.
Sarà poi necessario studiare un piano di sicurezza che consenta di sentirsi sicuri, facendo una lista dei numeri utili, fornendo ad amici, familiari e colleghi informazioni sulla situazione e, ove possibile, una fotografia o una descrizione del molestatore.
Infine, ma non meno importante, adottare qualsiasi altra misura preventiva per tutelare la privacy e la propria sicurezza, usando una casella di posta privata, dando il proprio indirizzo solo agli amici più fidati, rendendo sicure porte e finestre, tenendo in macchina una borsa per le emergenze e del denaro, portando con sé un telefono cellulare con attiva la funzione di chiamate rapide o vocali, cambiando spesso le proprie abitudini di vita, parcheggiando in un posto sicuro e ben illuminato e cercando, se possibile, di non viaggiare mai da soli.
In caso di necessità contattare il Telefono Rosa
BIBLIOGRAFIA