Durante un procedimento giudiziario (sia esso civile o penale), ognuna delle parti può avvalersi di un proprio consulente (CTP – Consulente Tecnico di Parte), nominato dall’avvocato o dal cliente stesso.
Se le operazioni peritali sono dirette dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Giudice, il CTP ha il compito di verificare la correttezza metodologica della Consulenza/Perizia e produrre le cosiddette Note Critiche che andranno a confutare o avvalorare la tesi del CTU all’interno della relazione finale.
Inoltre il CTP assiste il proprio cliente in diversi modi: preparandolo rispetto agli obiettivi della CTU; aiutandolo ad affrontare il percorso, situazione psicologicamente molto stressante; si fa portavoce del proprio cliente nei confronti del CTU di istanze e richieste che difficilmente emergerebbero in sua assenza.
Nei casi in cui il CTU è assente, come ad esempio nei procedimenti extra-giudiziari, sarà direttamente il CTP a effettuare i colloqui, i test e a redigere una relazione tecnica di parte (come ad esempio, nella quantificazione del danno psicologico ed esistenziale)
– Servizio di CTP in ambito di CTU;
– Verifica delle competenze genitoriali, l’assetto personologico e relazionale dei genitori;
– Valutazione del disagio del minore in riferimento alla situazione familiare di separazione e/o affido;
– Risposta a specifiche richieste del Tribunale e/o dei Servizi competenti;
– Individuazione di percorsi di sostegno finalizzati a potenziare le competenze genitoriali e ad accrescere il benessere del minore o di una mediazione familiare;
– Valutazione dell’idoneità di un nucleo affidatario;
Viene effettuato l’accertamento della presenza e dell’eventuale quantificazione in percentuale del danno non patrimoniale (ovvero psicologico ed esistenziale), nei seguenti ambiti:
– demansionamento, Licenziamento, Diritto del lavoro, Mobbing;
– Lutto;
– Malasanità e danni estetici;
– Incidenti traumatici (es. stradali, sportivi, violenze, ecc.);
– Stalking;
– danno da nascita indesiderata;
– wrongful life (nascita con malformazione non diagnosticata dagli esami prenatali);
– danno dei congiunti;
– danno alla sfera sessuale;
– gaslighting (violenza psicologica in cui si fa dubitare la vittima della propria memoria e percezione);
– da menomazione della capacità visiva;
– danno da colpa professionale;
– lesioni fisiche;
– Servizio di CTP in ambito di CTU;
– Idoneità a rendere testimonianza;
– Valutazione della capacità di intendere e di volere;
– Valutazione della capacità di stare in giudizio;
– Valutazione della pericolosità sociale;
– Incompatibilità con la condizione carceraria;
– Diagnosi e trattamento sex offender;
– Maltrattamento e/o abusi sessuali su adulti e minori
– Servizio di CTP in ambito di CTU;
– Idoneità al lavoro;
– Interdizione e Amministrazione di Sostegno;
– Capacità di redigere testamento;
– Requisiti cognitivi per la patente;
– Danno neuropsicologico dell’adulto e dell’anziano e valutazione dell’autonomia;
Lo Psicologo Forense NON è un avvocato, per cui non deve sposare la causa e le motivazioni del proprio cliente. Il suo lavoro risiede nella sua obiettività e competenza.
Lo Psicologo Forense non “accontenta” a priori le richieste dell’avvocato o del cliente. Ha bisogno di lavorare, di approfondire e di chiarire. Dopo attenta analisi, se potrà favorire le vostre esigenze, fornirà una relazione forense il più possibile inattaccabile, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista legislativo.
Lo Psicologo Forense non “scrive due righe”, o meglio, io sono fermamente contraria a questo modo di lavorare sbrigativo e superficiale. Un lavoro di qualità, che il professionista firma e che può difendere con successo in qualsiasi aula di Tribunale, è un lavoro a cui bisogna dedicare il tempo giusto che il professionista stesso determina.
Laurea in Psicologia Criminale e Investigativa
Master in Psicologia Giuridica – LR Psicologia